Categorie di imprenditori


Il nostro codice civile distingue diverse categorie di impresa e di imprenditore in base a tre criteri di selezione:

in base all'oggetto dell'impresa, per cui si distingue l'imprenditore agricolo dall'imprenditore commerciale;

O in base alla dimensione dell'impresa, dalla quale si evince la figura del c.d. piccolo imprenditore e, di riflesso, quella dell'imprenditore medio-grande;

in base alla natura del soggetto che esercita l'attività di impresa, per cui si avrà impresa individuale, impresa in forma societaria o impresa pubblica.

A norma dell'art. 2135 cod. civ. l'imprenditore agricolo è colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, cioè attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura (es. coltivatore diretto che settimanalmente vende i propri prodotti nel mercato di quartiere, ovvero, attività di agriturismo, trebbiatura e motoaratura per conto terzi).

Chi è imprenditore agricolo è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore cioè è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento alle procedure concorsuali, mentre l'iscrizione nel registro delle imprese ha sola funzione di pubblicità notizia.

L'imprenditore agricolo gode, perciò di un cosiddetto "favore legislativo" giustificato, molto probabilmente, dalla considerazione del "doppio rischio", ossia rischio economico/rischio ambiente o natura, insito nello sfruttamento della terra.

E' imprenditore commerciale colui che esercita una o più delle seguenti categorie di attività elencate dall'art. 2195 dei cod. civ.:

1. attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;

 2. attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3. attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;

4. attività bancaria o assicurativa;

5. altre attività ausiliarie alle precedenti - in quest'ultima categoria rientrano le imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di spedizione, di pubblicità commerciale e di marketing.

L'imprenditore commerciale è destinatario di un'ampia ed articolata disciplina fondata sull'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, sull'obbligo della tenuta delle scritture contabili, sull'assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, pertanto è soggetto allo statuto speciale dell'imprenditore.

A proposito della dimensione dell'impresa, il legislatore individua la figura del piccolo imprenditore contrapponendola con quella dell'imprenditore medio-grande. A norma dell'art. 2083 cod. civ. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per aversi piccola impresa è, perciò, necessario che: l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa e che il suo lavoro e quello dei suoi familiari prevalga sia rispetto al lavoro altrui, sia rispetto al capitale proprio o altrui, ossia la prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il CARATTERE DISTINTIVO DELLA PICCOLA IMPRESA.

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore e pertanto, anche se esercita attività commerciale, è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall'assoggettamento al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, mentre - come già detto - l'iscrizione nel registro delle imprese è prevista con funzione di pubblicità notizia.

A tale proposito è bene ricordare che in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali, ossia, una società titolare di un impresa commerciale sarà sempre esposta al fallimento anche se l'attività si dovesse caratterizzare per la prevalenza del lavoro personale dei soci.

Figura tipica di piccola impresa è la cosiddetta impresa artigiana.

Il terzo ed ultimo criterio di differenziazione della disciplina delle imprese è dato dal legislatore in merito al soggetto titolare dell'impresa. Le figure previste sono:

a) l'impresa individuale se il titolare dell'impresa è una persona fisica, alla quale si applicherà lo statuto generale dell'imprenditore;

b) l' impresa societaria e l'attività economica viene esercitata in comune da più persone (es. società);

c) l'impresa pubblica se l'attività economica è svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici: Io Stato, o altro ente pubblico territoriale, può svolgere direttamente attività d'impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative dotate di ampia autonomia decisionale e contabile (es. Imprese-organo), oppure la P.A. può dar vita ad enti di diritto pubblico il cui compito esclusivo e principale è l'attività d'impresa (es. enti pubblici economici come ENEL, INA, ecc.). Lo Stato e gli altri enti pubblici possono, infine, svolgere attività d'impresa avvalendosi di strutture di diritto privato attraverso la costituzione o la partecipazione in società per azioni.



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