Tipi di società


 Sotto l'aspetto organizzativo, le società si distinguono in base ad elementi e caratteri propri espressamente previsti dal legislatore:

O Società di persone: Società semplice (S.S.), Società in nome collettivo (S.n.c.), Società in accomandita semplice (S.a.s.);

O Società di capitali: Società per azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a responsabilità limitata (S.r.l.).

Gli elementi caratterizzanti le Società di persone sono:

1. autonomia patrimoniale limitata o imperfetta: non esiste, in tali tipi di società, netta distinzione, o separazione, del patrimonio sociale e del patrimonio personale dei singoli soci. Pertanto i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, con qualche eccezione per le S.a.s., dove solo i soci accomandatari hanno questo tipo di responsabilità, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente al capitale conferito. Ciò, in linea generale, vuol dire che previa escussione del patrimonio sociale, gli eventuali creditori possono rifarsi anche sul patrimonio personale di uno qualsiasi dei singoli soci.

2. prevalenza dell'elemento personale: l'attività d'impresa è, infatti, esercitata prevalentemente dai soci i cui rapporti interni e le relative relazioni sono a carattere fiduciario. Nei rapporti esterni, salva diversa ed espressa pattuizione, tutti i soci esercitano personalmente i poteri di amministrazione e rappresentanza della società.

Gli elementi caratterizzanti le Società di capitali sono:

1. autonomia patrimoniale perfetta: esiste piena separazione dei patrimonio societario dal patrimonio personale dei singoli soci, ossia, i soci hanno una responsabilità limitata al solo capitale conferito per le obbligazioni sociali e, pertanto, tali società hanno personalità giuridica, cioè sono soggetti di diritto capaci di agire in proprio nei confronti dei terzi e per le obbligazioni assunte ne rispondono esclusivamente con il loro patrimonio. L'eccezione è prevista per le S.a.p.a. dove i soci accomandatari hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata al solo capitale conferito e, pertanto, i creditori particolari del singolo socio non possono aggredire il patrimonio della società, così come i creditori della società non possono aggredire i beni personali dei singoli soci.

2. prevalenza dell'elemento patrimoniale: i soci assumono la veste di cosiddetti "finanziatori" della società, e, quindi, non vige un rapporto necessariamente fiduciario. Le funzioni direttive e di rappresentanza, inoltre, sono esercitate dagli organi societari a tal fine preposti.



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