Imprenditore ed i caratteri dell'attività imprenditoriale


Nel nostro sistema giuridico la disciplina delle attività economiche ruota intorno alla figura dell'imprenditore.

Infatti, il codice civile definisce, all'art. 2082, "l'imprenditore"; nulla dice, invece, riguardo ali' "impresa": è imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

L'imprenditore, quindi, è colui che assume l'iniziativa economica ed organizza i beni e le persone al fine di esercitare un'attività di produzione e scambio di beni e servizi, assumendosi contemporaneamente tutti i rischi ad essa connessi.

Dalla definizione di cui sopra si evince che l'impresa è quell'attività economica organizzata e svolta professionalmente dall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto è un'attività, ossia è una serie coordinata di atti con funzione unitaria, caratterizzata da uno scopo specifico - produzione di beni o di servizi - e da una specifica modalità di svolgimento - organizzazione, economicità, professionalità.

Non è concepibile attività senza organizzazione ossia attività senza programmazione e coordinamento della serie di atti in cui essa si sviluppa , funzione svolta dall'imprenditore che si concretizza nella creazione di un apparato produttivo stabile e complesso formato da persone e beni strumentali. E' però imprenditore anche chi organizza la propria attività utilizzando solo il fattore capitale, ovvero anche chi non utilizza mezzi materiali, ma finanziari o di investimento, da cui si deduce che la qualità di imprenditore non può essere negata per mancanza di ausilio di collaboratori, oppure per mancanza di un apparato strumentale materialmente percepibile.

La gestione d'impresa, inoltre, deve essere improntata al criterio di economicità per il quale deve esserci copertura dei costi con i ricavi e, quindi, non necessariamente surplus. Lo scopo di lucro caratterizza, invece, il contratto di società (art. 2247 cod. civ.) nel duplice senso che le società devono operare per perseguire un utile - lucro oggettivo - e che questo deve essere devoluto tra i soci - lucro oggettivo -.

L'ultimo dei requisiti richiesti dall'art. 2082 cod. civ. è il carattere professionale dell'attività. Professionalità significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività. Ciò però, non significa che debba, necessariamente, trattarsi di un'attività ininterrotta: è impresa, infatti, anche quella stagionale. E' sufficiente che sia presente il carattere dell'abitualità, ovvero il costante ripetersi dell'attività economica anche se variamente intervallata: è imprenditore anche colui che svolge contemporaneamente più attività d'impresa - ad es. agricola e commerciale - oppure chi espleta la propria attività in un "unico affare" - es. costruzione di un edificio o acquisto di un immobile grezzo destinato alla vendita di più appartamenti -. Da rilevare è che indice di professionalità non è tanto il reiterarsi nel tempo dell'attività, quanto la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di un'attività potenzialmente stabile e duratura.



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